PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale).

      1. È istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2007, il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, autorità garante autonoma e indipendente, di seguito denominato «Garante dei diritti».
      2. Il Garante dei diritti è costituito in collegio, composto dal presidente, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da quattro membri eletti, a maggioranza assoluta dei componenti e con voto limitato, in numero di due dal Senato della Repubblica ed in numero di due dalla Camera dei deputati.
      3. Il Garante dei diritti rimane in carica per quattro anni non prorogabili, fatto salvo il regime di prorogatio. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi membri.
      4. Le indennità del presidente e degli altri membri sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 6, nell'ambito di una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007.

Art. 2.
(Requisiti).

      1. Ognuno dei componenti del Garante dei diritti per essere nominato o eletto non deve avere riportato condanna penale definitiva per delitto e deve possedere, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti:

          a) ventennale esperienza nel campo dei diritti umani dei detenuti;

 

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          b) formazione culturale specifica e documentata nel campo giuridico o in quello dei diritti umani.

Art. 3.
(Incompatibilità).

      1. Ognuno dei componenti del Garante dei diritti non può assumere cariche elettive, governative e istituzionali né ricoprire altri incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura e non può svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o libero-professionale, né attività inerenti ad una associazione o partito politico.

Art. 4.
(Sostituzione).

      1. Ognuno dei componenti del Garante dei diritti è immediatamente sostituito in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti l'incarico affidato o nel caso in cui riporti condanna penale definitiva per delitto. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti l'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa e senza ritardo.
      2. Alla nomina del sostituto provvedono, d'intesa, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
      3. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato di Garante dei diritti.

Art. 5.
(Organico).

      1. Alle dipendenze del Garante dei diritti è istituito un ufficio composto da

 

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dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.
      2. L'organico dell'ufficio, in misura non superiore a quaranta unità, è determinato, su proposta del Garante dei diritti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di primo insediamento del Garante dei diritti.
      3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007.
      4. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante dei diritti sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
      5. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2007.
      6. Le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio del Garante dei diritti nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, previo parere dello stesso Garante dei diritti.

Art. 6.
(Consulenze).

      1. Il Garante dei diritti, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle

 

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questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, dell'opera di consulenti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

Art. 7.
(Funzioni e poteri).

      1. Nell'esercizio della funzione di garanzia delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante dei diritti:

          a) concorre con il magistrato di sorveglianza alla vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, nonché dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

          b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che siano ad esso rivolti dagli internati e dai detenuti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 8, comma 2, della presente legge;

          c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione od attenuazione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali.

      2. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, il Garante dei diritti:

          a) visita, senza necessità di autorizzazione e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e gli istituti penali per minori, accedendo, senza restrizione alcuna, a qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà;

 

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          b) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale;

          c) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera a) le informazioni e le comunicazioni dei documenti che ritenga necessari, fermo restando il divieto di cui alla lettera b);

          d) nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni alla richiesta di cui alla lettera c), informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente e può richiedergli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti.

      3. Nell'esercizio della funzione indicata al comma 1, lettera c), il Garante dei diritti, previo preavviso ma senza autorizzazione, visita, in condizioni di sicurezza, i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, accedendo senza restrizione alcuna a qualunque locale nonché, previo preavviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, alle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, le caserme del Corpo della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza.
      4. I componenti del Garante dei diritti sono tenuti al segreto su quanto acquisito nell'esercizio delle loro funzioni per gli atti coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale.
      5. Nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, il Garante dei diritti informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente, affinché questi valuti se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell'esistenza del segreto.
      6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2007.

 

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Art. 8.
(Destinatari).

      1. Tutti i detenuti o i soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante dei diritti senza vincoli di forma.
      2. All'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il numero 2) è sostituito dal seguente:

          «2) al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».

Art. 9.
(Procedimento).

      1. Il Garante dei diritti, quando verifica che le amministrazioni responsabili delle strutture indicate all'articolo 7, comma 2, lettera a), tengono comportamenti non conformi alle norme ed ai principi indicati dall'articolo 7, comma 1, lettera a), ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, sono fondati, richiede all'amministrazione interessata di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.
      2. L'amministrazione interessata, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni.
      3. Se l'amministrazione interessata omette di conformarsi e il dissenso motivato non è comunicato o non è ritenuto sufficiente, il Garante dei diritti si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati.
      4. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta del Garante dei diritti, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria.
      5. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, il Garante

 

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dei diritti può richiedere al tribunale di sorveglianza territorialmente competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto.
      6. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 71-septies della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 10 della presente legge.

Art. 10.
(Procedimento contenzioso).

      1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 70, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

              «8-bis. Il tribunale di sorveglianza giudica altresì dei ricorsi presentati dal Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato "Garante dei diritti" nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge»;

          b) dopo l'articolo 71-sexies, è inserito il seguente:

              «Art. 71-septies. - (Procedimento contenzioso). - 1. Il Garante dei diritti, nei casi in cui il relativo potere gli è conferito espressamente dalla legge, introduce il procedimento con ricorso al tribunale di sorveglianza.
      2. Il presidente del tribunale di sorveglianza, con decreto motivato, dichiara l'inammissibilità del ricorso quando esso è stato presentato fuori dai casi previsti dalla legge ovvero quando ripropone una questione già decisa. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi del comma 6.
      3. Quando il presidente del tribunale di sorveglianza dichiara ammissibile il ricorso, con decreto nomina il relatore e fissa la data dell'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, sono notificati congiuntamente all'amministrazione interessata ed all'internato o detenuto eventualmente interessato a cura del

 

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ricorrente. Fino a dieci giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.
      4. L'udienza si svolge con la partecipazione del pubblico ministero e del Garante dei diritti. All'udienza può partecipare anche il difensore dell'internato o del detenuto interessato ai fatti oggetto del ricorso.
      5. Il tribunale di sorveglianza decide con ordinanza notificata alle parti a cura della cancelleria.
      6. Il Garante dei diritti e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza. La Corte di cassazione, osservate le forme dell'articolo 611 del codice di procedura penale, decide con ordinanza».

Art. 11.
(Obbligo di denuncia).

      1. Il Garante dei diritti ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

Art. 12.
(Relazione annuale).

      1. Il Garante dei diritti presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta, relativa all'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione, nonché lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati.
      2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti ed al Comitato ONU contro la tortura.

 

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      3. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro della salute e al Ministro della solidarietà sociale.
      4. Nei programmi di formazione delle scuole di tutte le Forze di polizia deve essere previsto un insegnamento sul sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone detenute o private della libertà personale e sulla figura del Garante dei diritti.

Art. 13.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari 3.600.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.